La Legge Regionale sull'accoglienza: verso un "modello toscano" anche per l'immigrazione?
Una prima analisi della legge regionale sull'accoglienza
a cura di Gianni Mannucci, avvocato dello sportello sociale di Empoli.
Se ne parla da settimane e sebbene sia una "piccola legge regionale" ha interessato le cronache nazionali. Persino il Presidente del Consiglio si è già dichiarato pronto ad impugnarla dinnanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 117 della Carta (per intenderci quello che regola i "confini" del potere legislativo attribuendo le varie competenze tra Stato e Regioni). Altri raccolgono le firme per un referendum abrogativo. Anche nella stessa maggioranza che l'ha approvata qualcuno ha storto il naso: forse non era una mossa opportuna in piena campagna elettorale.
Di che cosa parlo? Della Legge Regionale Toscana sull'immigrazione, o meglio sulla L.R.Toscana denominata "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana". Il problema di costituzionalità non è di poco conto visto che il richiamato art. 117 inserisce tra le materie di esclusiva competenza dello Stato sia il diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sia l'immigrazione latu sensu.
Per capire la portata rivoluzionaria che deve avere questa legge e farsi un'idea se intacchi o meno le competenze legislative dello Stato, ciascuno può andare a leggersela qui: Regione Toscana. I "pigri" possono limitarsi alle mie insufficienti note.
Il preambolo afferma che "l'immigrazione è un fenomeno costante e strutturale caratterizzante la fase storica (...) la presenza dei cittadini stranieri contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei nostri territori in considerazione innanzitutto di un riscontrato forte loro positivo inserimento nel mondo del lavoro anche in ambiti particolarmente delicati e rilevanti quali il lavoro domestico e l'assistenza alla persona".
Sembrano delle banalità, ma visto che in questo paese ci diciamo ancora "contrari alla società multietnica" (un po' come essere contrari al vento di libeccio o alle fasi lunari), forse mi sbaglio. Tuttavia le critiche più forti questa legge se le guadagna con un passaggio successivo in cui si sostiene che attraverso "la possibilità di accesso a servizi e prestazioni essenziali sociali e sanitarie tesi a salvaguardare la salute e l'esistenza della persona pur se priva di titolo di soggiorno, occorre promuovere il valore di una cittadinanza sociale riconosciuta all'uomo in quanto tale, a prescindere dalla sua condizione giuridica e della sua appartenenza a una determinata entità politica statuale". Questa dichiarazione di principio trova eco nell'art. 1 della stessa legge che chiarisce come le politiche della Regione debbano essere finalizzate alla "realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona".
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