In particolare, ricostruisce la sentenza 12811 del 3 giugno 2009 della sezione Lavoro, questi 31 capi furono incaricati di sezionare con apposita segnaletica i piazzali antistanti le barriere di esazione e di stazionare davanti ai caselli per provvedere al ritiro dei biglietti degli utenti che non erano in grado di utilizzare i mezzi di pagamento automatico.
Gia' la Corte d'Appello di Firenze, nel gennaio 2005, aveva bollato come antisindacale il comportamento di Alitalia vietando per il futuro di sostituire lavoratori in sciopero con i quadri dirigenziali. Inutile il ricorso di Autostrade in Cassazione. Piazza Cavour ha respinto il ricorso e ha ricordato che "il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri lavoratori (non scioperanti o addetti a settori non interessati dallo sciopero) le conseguenze negative di uno sciopero mediante il compimento di atti illegittimi, lede l'interesse collettivo del sindacato". Lo lede, insiste piazza Cavour, "nella sua essenza: nella capacita' di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perche' fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali".
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