mercoledì 10 giugno 2009

La Legge Regionale sull'accoglienza: una prima annalisi dello sportello sociale

La Legge Regionale sull'accoglienza: verso un "modello toscano" anche per l'immigrazione?


Una prima analisi della legge regionale sull'accoglienza

a cura di Gianni Mannucci, avvocato dello sportello sociale di Empoli.

Se ne parla da settimane e sebbene sia una "piccola legge regionale" ha interessato le cronache nazionali. Persino il Presidente del Consiglio si è già dichiarato pronto ad impugnarla dinnanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 117 della Carta (per intenderci quello che regola i "confini" del potere legislativo attribuendo le varie competenze tra Stato e Regioni). Altri raccolgono le firme per un referendum abrogativo. Anche nella stessa maggioranza che l'ha approvata qualcuno ha storto il naso: forse non era una mossa opportuna in piena campagna elettorale.
Di che cosa parlo? Della Legge Regionale Toscana sull'immigrazione, o meglio sulla L.R.Toscana denominata "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri in Toscana". Il problema di costituzionalità non è di poco conto visto che il richiamato art. 117 inserisce tra le materie di esclusiva competenza dello Stato sia il diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sia l'immigrazione latu sensu.
Per capire la portata rivoluzionaria che deve avere questa legge e farsi un'idea se intacchi o meno le competenze legislative dello Stato, ciascuno può andare a leggersela qui: Regione Toscana. I "pigri" possono limitarsi alle mie insufficienti note.

Il preambolo afferma che "l'immigrazione è un fenomeno costante e strutturale caratterizzante la fase storica (...) la presenza dei cittadini stranieri contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei nostri territori in considerazione innanzitutto di un riscontrato forte loro positivo inserimento nel mondo del lavoro anche in ambiti particolarmente delicati e rilevanti quali il lavoro domestico e l'assistenza alla persona".

Sembrano delle banalità, ma visto che in questo paese ci diciamo ancora "contrari alla società multietnica" (un po' come essere contrari al vento di libeccio o alle fasi lunari), forse mi sbaglio. Tuttavia le critiche più forti questa legge se le guadagna con un passaggio successivo in cui si sostiene che attraverso "la possibilità di accesso a servizi e prestazioni essenziali sociali e sanitarie tesi a salvaguardare la salute e l'esistenza della persona pur se priva di titolo di soggiorno, occorre promuovere il valore di una cittadinanza sociale riconosciuta all'uomo in quanto tale, a prescindere dalla sua condizione giuridica e della sua appartenenza a una determinata entità politica statuale". Questa dichiarazione di principio trova eco nell'art. 1 della stessa legge che chiarisce come le politiche della Regione debbano essere finalizzate alla "realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona".

Nessun commento: